mercoledì 12 ottobre 2016

Il padrone che minaccia il licenziamento commette reato, lo ha deciso la Cassazione.



Il datore di lavoro che minaccia 
il licenziamento commette reato.



Cassazione: il datore di lavoro che minaccia i lavoratori di licenziamento può essere denunciato.




Minacciare un lavoratore di licenziamento o di metterlo in cassa integrazione come elemento di pressione per convincerlo ad effettuare gli straordinari, per spingerlo ad accettare una paga più bassa di quella dovuta, o come ritorsione a seguito di una discussione può configurare, a seconda dei casi, i reati di estorsione o minaccia. 

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Lo spiega il sito laleggepertutti.it, evidenziando alcune sentenze della Cassazione che hanno fatto giurisprudenza in materia. 

Nei casi sopracitati il lavoratore ha la facoltà di denunciare il proprietario dell'azienda ed esigere un risarcimento, anche se talvolta può non facile dimostrare la veridicità delle accuse.



Intimorire un lavoratore può configurare 
il reato di minaccia.


Il reato di minaccia si configura nei casi in cui un lavoratore dipendente viene impaurito, e spinto ad accettare quello che gli viene chiesto dai superiori, anche in virtù della sudditanza psicologica e gerarchica tipica degli ambienti di Lavoro. 

E' quanto stabilisce la Cassazione con la sentenza numero 42336/16 del 6.10.2016. In questi casi il datore di lavoro viene sottoposto a processo penale, e se le accuse vengono dimostrate sarà condannato e tenuto a risarcire il danno provocato al lavoratore


Risultati immagini per capo ufficio arrabbiatoMinacciare un sottoposto con finalità illecite come quella di imporre ore extra di lavoro o una riduzione salariale non giusta è un abuso di potere, ed per configurare il reato di minaccia è sufficiente che il datore di lavoro assuma un atteggiamento e un'attitudine minatoria, in virtù della notevole influenza che questo - essendo in una posizione di potere - esercita sul dipendente.


La minaccia può sconfinare in estorsione.


In alcuni casi oltre l'illecita condotta di un datore di lavoro può addirittura sconfinare nel ben più grave reato di estorsione, che si configura quando la minaccia è finalizzata a trarre un ingiusto profitto, danneggiando la controparte. E' quanto ha stabilito sempre la Cassazione con la sentenza numero 18727/2016. L'estorsione si configura quando un proprietario facendo leva sulla crisi del mercato di lavoro e sulle scarse prospettive occupazionali che avrebbe il lavoratore se perdesse il posto, mediante minacce anche non esplicite, costringe il lavoratore ad accettare una retribuzione più bassa di quella dovuta. 

Altri elementi che possono concorrere a determinare il reato di estorsione sono la costrizione di firmare un foglio di dimissioni in bianco, o l'imposizione di un orario di lavoro più lungo di quello stabilito. 

Fonte:  http://it.blastingnews.com/lavoro/2016/10/il-datore-di-lavoro-che-minaccia-il-licenziamento-commette-reato-001165583.html

1 commento:

  1. Vale anche se é il caporeparto e non il datore?cioé se é il caporeparto(e quindi mio superiore essendo io apprensista) a spingere perché si firmi le dimissioni immediate può andare incontro a qualcosa o questa legge vale solo se é il datore di lavoro a fare ció?ringrazio giá per eventuali risposte
    Saluti

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